statuto

Statuto dell’ Ente Bilaterale Agricolo Territoriale

C.I.S.F.A. – EBAT Pesaro Urbino

 

Art.1 – Costituzione e denominazione

In applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 22/10/2014  e del Contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino stipulato il 27/03/2017 nonché dei CCNL afferenti all’agricoltura, tenuto conto della legge n.30/2003 e del d.lgs.276/2003, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali agricole e sindacali, si trasforma la Cassa Integrativa Salariati Fissi e Avventizi denominata C.I.S.F.A. in Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della provincia di Pesaro Urbino di seguito denominato C.I.S.F.A. – EBAT Pesaro Urbino

Art.2 – Sede e durata

L’Ente ha sede temporaneamente a Fano ed opera senza fini di lucro, secondo le norme del diritto privato ai sensi dell’art.36 del codice civile. 

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

Art.3 – Finalità e scopi

L’Ente ha i seguenti scopi:

  1. Integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortuni ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo della provincia di Pesaro Urbino;
  2. Riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro Urbino;
  3. Osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro della provincia di Pesaro Urbino anche con riferimento alle pari opportunità;
  4. Promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Pesaro Urbino;
  5. Promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Pesaro Urbino;
  6. Effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
  7. Riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l’assistenza contrattuale come previsto dai CCNL e dal Contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino;
  8. Esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per l’attuazione dei suoi scopi l’Ente può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell’ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Ente potrà dotarsi di strutture operative.

Art.4 – Rapporto d’iscrizione e contributi

Il rapporto di iscrizione all’Ente decorre dal primo giorno di servizio del lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro agricolo in applicazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro e permane fino alla cessazione dello stesso.

La contribuzione dovuta dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti all’Ente è stabilita dal contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino. Il Comitato di Gestione dell’Ente stabilisce le modalità di versamento. La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga. Il datore di lavoro è responsabile dell’esatto versamento della quota di cui sopra, nonché di quella posta a suo carico. Qualunque patto contrario è nullo. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette il Comitato di Gestione dell’Ente potrà adottare, nell’ambito delle leggi e del contratto vigente, ogni provvedimento atto ad indurre gli adempimenti di competenza.

Art.5 – Modalità e condizioni delle prestazioni e dell’assistenza

Le prestazioni e qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni stabilite dal Comitato di Gestione, fermo restando il principio che possono fruire dell’assistenza soltanto i lavoratori iscritti all’Ente e per i quali risultino regolarmente versati i contributi.

Art.6 – Patrimonio

Il Patrimonio dell’Ente è costituito:

  1. Dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e qualsiasi altro titolo divengono proprietà dell’Ente;
  2. Dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
  3. Dalle somme che per qualsiasi titolo, entrino a far parte del patrimonio dell’Ente.

I capitali amministrati dall’Ente possono essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato nonché in beni immobili ad uso sociale.

Le entrate dell’Ente sono costituite:

  1. Dall’ammontare dei contributi dovuti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera g) dell’art.3;
  2. Dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed atti di liberalità;
  3. Dagli interessi attivi sui contributi di cui alla lettera a);
  4. Dalle altre somme che per qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso dell’Ente.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione, ogni prelievo o pagamento per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art.7 – Fondo di riserva

E’ costituito un fondo di riserva da utilizzare qualora le entrate correnti non siano sufficienti a far fronte sia alle uscite di gestione che di assistenza.

Detto fondo su delibera del Consiglio potrà essere incrementato.

Art.8 – Modifiche della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art.4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l’erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell’art.3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art.3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

Art.9 – Esercizio sociale

L’esercizio dell’Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori due mesi, il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo e preventivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici.

Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all’art.3 lettera a), L’Ente deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

Art.10 – Responsabilità

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’agricoltura della provincia di Pesaro-Urbino promuovono la costituzione e l’attività dell’Ente nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell’Ente e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell’esercizio delle loro funzioni in seno all’Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Art.11 – Organi

Sono organi dell’Ente:

  1. Il Comitato di Gestione;
  2. Il Presidente;
  3. Il Collegio Sindacale.

Art.12 – Comitato di Gestione

L’amministrazione e la gestione dell’Ente nonché l’accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l’erogazione delle medesime spettano ad un Comitato di Gestione, composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza dei datori di lavoro e 3 in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente dalle Organizzazioni firmatarie del Contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro Urbino.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato dette Organizzazioni designeranno il proprio rappresentante all’interno del Comitato di Gestione.

Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali  e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Qualora per revoca da parte delle Organizzazioni designanti, o per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, l’Organizzazione che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero.

Il Comitato di gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell’Ente essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Comitato di Gestione delibera in merito:

  1. Alle linee programmatiche della attività istituzionale e della gestione dell’Ente;
  2. Alla nomina, fra i propri membri, del Presidente e del Vice-Presidente;
  3. Alle modalità di riscossione dei contributi di cui all’art.4;
  4. All’approvazione del conto consuntivo e preventivo;
  5. Alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all’andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
  6. Alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
  7. Ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
  8. In generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell’Ente.

Spetta altresì al Comitato di gestione di approvare:

  1. Regolamenti relativi alla gestione e al buon funzionamento dell’Ente, alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
  2. proposte di modifica del presente statuto previo parere favorevole di almeno 5/6 delle rispettive organizzazioni stipulanti;
  3. i compensi dei componenti degli Organi di cui all’art.11;
  4. lo scioglimento dell’Ente.

Art.13 – Deliberazioni

Il Comitato di Gestione di norma si riunisce 1 volta al mese e comunque non meno di 6 volte l’anno.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni e straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno due membri del Comitato di Gestione o dal Collegio dei Sindaci esclusivamente per le attribuzioni di propria competenza.

L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti del Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni di cui alla lettera i) e k) dell’art.12 è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Comitato di Gestione.

Per le deliberazioni di cui alla lettera j) dell’art.12 è necessario il voto favorevole di almeno i cinque sesti dei membri del Comitato di Gestione.

Per le deliberazioni di cui alla lettera l) dell’art.12 è necessario il voto favorevole unanime dei membri del Comitato di Gestione.

Art.14 – Presidente/Vice Presidente

Il Presidente, proposto dalla Organizzazioni datoriali e il Vice Presidente, proposto dalle Organizzazioni Sindacali, durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.

Il Presidente:

  1. ha, congiuntamente al Vice-Presidente, la rappresentanza legale dell’Ente e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
  2. convoca e presiede il Comitato di Gestione;
  3. cura e segue l’attività complessiva dell’Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione.

Il Vice-Presidente:

  1. ha, congiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale dell’Ente e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
  2. in caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume le funzioni e i poteri del Presidente.

Art.15 – Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente designato congiuntamente dalle parti datoriali e sindacali firmatarie tra i soggetti iscritti all’albo dei revisori dei conti e deliberato da almeno i cinque sesti dei componenti.

I  restanti componenti sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I Sindaci durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita  le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione dell’Ente, vigila sull’osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto economico finanziario o bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto economico finanziario o bilancio da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Ente.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l’andamento della gestione e determinate operazioni.

Il Collegio redige il verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

Art.16 – Liquidazione

Il Comitato di Gestione dispone all’unanimità la messa in liquidazione dell’Ente, previa conforme deliberazione di tutte le Organizzazioni stipulanti.

In caso di scioglimento dell’Ente il Comitato di Gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell’Ente sarà devoluto ad Ente avente analoga finalità o alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro Urbino.

Art.17 – Liquidazione

Per quanto non è espressamente previsto dallo Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.