regolamento

REGOLAMENTO

 C.I.S.F.A. –  EBAT PESARO URBINO

Regolamento in vigore dal 01/11/2017

 

DENUNCIA NOMINATIVA

DEI LAVORATORI OCCUPATI

 

Art. 1

In relazione a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale dal 01/01/2017, in materia di bilateralità e contrattualizzazione del diritto dei lavoratori alle relative prestazioni, tutte le imprese agricole che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL e del contratto collettivo per gli operai agricoli della provincia di Pesaro Urbino sono tenute ad aderire alla bilateralità. L’iscrizione avviene mediante il versamento della contribuzione   come stabilita nel regolamento.

In assenza di adesione l’impresa è tenuta ad erogare ai lavoratori un importo aggiuntivo alla retribuzione, pari a   10 euro lordi mensili per dodici mensilità, equivalenti a 0,38 euro giornalieri. In tale fattispecie, l’impresa è altresì tenuta all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità territoriale.

 

VERSAMENTI AL  EBAT

 

ART. 2

La misura deIla contribuzione destinata al finanziamento del EBAT è   stabilita dal contratto collettivo provinciale di lavoro   e attualmente   è fissata nella misura   complessiva del 2,3% sull’imponibile previdenziale.

La contribuzione è ripartita:

  1. a) contributo per l’assistenza integrativa 60 %  di cui a carico per il 60% del datore di lavoro e per il 40% del lavoratore.
  2. b) contributo assistenza contrattuale 40% di cui a carico per il 50% del datore di lavoro e per il 50% del lavoratore.

 

Art. 3

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente in base a quelle che sono le decisioni adottate dal Comitato di Gestione (attualmente convenzione INPS).

 

Art. 4

Presso la C.I.S.F.A. – EBAT PESARO URBINO sono istituite:

  1. a) l’anagrafe dei datori di lavoro, con indicazione separata degli importi versati a titolo di contributo per l’assistenza integrativa e per l’assistenza contrattuale;
  2. b) l’anagrafe dei lavoratori che hanno fatto domanda di integrazione.

 

GESTIONE DEI CONTRIBUTI

 

Art. 5

 La contribuzione del EBAT effettuata   attualmente dall’INPS, confluirà   presso l’Istituto di credito prescelto dal Comitato di Gestione. Le somme da utilizzarsi per le spese di assistenza e prestazioni del EBAT saranno prelevate nell’ordine:

  1. a) dal versamento del contributo di cui all’art. 2 lettera a);
  2. b) dagli interessi attivi;
  3. c) dal fondo di riserva.

 

PRESTAZIONI INTEGRATIVE

 

Art. 6

Attraverso il prelievo come dettato dall’art.6, l’EBAT provvede ad erogare forme di assistenza integrativa in base a quanto dettato dal CCNL e dal CPL e deliberato dal Comitato di Gestione a favore degli operai agricoli delle ditte in regola con i versamenti delle 2 (due) annualità precedenti l’evento.

 

*Per le prestazioni vedi allegato A del regolamento

 

Art. 7

Per ottenere l’assistenza integrativa del EBAT   i lavoratori devono presentare   la domanda su apposito modulo alla scadenza prevista, allegando la documentazione richiesta   secondo i casi.

Le domande, corredate di copia del documento di identità, dovranno pervenire al EBAT esclusivamente, con una delle seguenti modalità: – consegna diretta al Ebat; –  a mezzo raccomandata con A.R.; – o per il tramite di una delle associazioni sindacali con mandato di assistenza.

Il Comitato di Gestione può chiedere, qualora lo ritenga utile, documentazione aggiuntiva a quella già allegata ed il termine della   presentazione.

 

PRESTAZIONI ACCESSORIE

 

Art. 8

 Il Comitato di Gestione può, in conformità a quanto previsto dalle norme statutarie, stabilire prestazioni e trattamenti aggiuntivi.

 

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL EBAT

 

Art. 9

Mediante prelievo sul conto di cui al precedente art. 5 il Comitato di Gestione provvederà a tutte le spese occorrenti per il funzionamento del Ebat, compresi gli indennizzi ed i rimborsi previsti dallo statuto e deliberati dal Comitato di Gestione.

 

Art. 10

Il presente regolamento, entra in vigore il 01/11/2017, e potrà essere modificato come previsto dalle norme statutarie.

 

 

 

BERNABUCCI DENIS                                 BALDUCCI CARLA                                               

 

DE CESARE PAOLO                                   SANTINI DANILO

 

SANTI GIANFRANCO                                 MORENA ANGELO                                                     

 

ALLEGATO A

 

 

  1. A) INTEGRAZIONE SALARIALE PER INFORTUNIO

In caso di infortunio agli operai agricoli, viene riconosciuta una integrazione del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1° febbraio di ogni anno.

Dal   2° al   4° giorno di assenza per infortunio una integrazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione di riferimento.

Dal 5° al 180° giorno di assenza per infortunio una integrazione all’indennità di legge corrisposta dal INAIL fino al raggiungimento del 100% della retribuzione di riferimento.

 

 

  1. B) INTEGRAZIONE SALARIALE PER MALATTIA

In caso di malattia agli operai agricoli, viene riconosciuta una integrazione del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1° febbraio di ogni anno.

I primi 3 giorni di assenza per malattia saranno retribuiti al 90%.

Dal 4° giorno fino al 180° giorno di assenza per malattia una integrazione di quanto corrisposto per legge fino al raggiungimento del 100% della retribuzione di riferimento.

 

  1. C) INTEGRAZIONE PER RICOVERI OSPEDALIERI

Ai lavoratori agricoli, in caso di ricoveri ospedalieri per infortunio e/o malattia   viene riconosciuta, per i giorni di ricovero, una integrazione di quanto corrisposto dall’istituto fino al raggiungimento del 100% giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1° febbraio di ogni anno.

 

 

  1. D) INTEGRAZIONE SALARIALE PER MATERNITA’

Alle lavoratrici in maternità alle quali è riconosciuta dal INPS l’indennità per astensione obbligatoria e che siano state assunte con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, verrà corrisposta, per un massimo di 5 mesi, una integrazione fino al raggiungimento del 100% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1° febbraio di ogni anno.

Per le operaie a tempo determinato (OTD) il diritto all’integrazione per maternità viene acquisito se il rapporto di lavoro è in essere al momento del congedo obbligatorio e/o abbia inizio entro 60 giorni dalla data di fine lavoro e sia riconosciuto dall’Inps.

 

 

Le domande di cui alla lettera A, B, C e D del presente articolo dovranno pervenire al EBAT   entro   120 giorni dalla data dell’ultima liquidazione dell’indennità da parte dell’INAIL e/o INPS.  Ove non sussista indennità da parte degli organi preposti, entro 120 giorni dall’ultimo giorno del mese in cui si è chiuso l’evento.

 

 

 

  1. E) ASSEGNO FUNERARIO

Agli eredi dei lavoratori e delle lavoratrici agricole, in caso di decesso per infortunio sul lavoro, spetta un assegno funerario aggiuntivo a quello previsto dal INAIL del valore di euro 500,00 (cinquecento/00).

 

 

La domanda di cui alla lettera E del presente articolo deve essere fatta pervenire, entro 6 mesi dalla data del decesso, da un unico erede il quale dovrà allegare un’autocertificazione con l’indicazione di tutti gli eredi aventi diritto; nonché apposita delega alla presentazione della domanda e alla riscossione dell’assegno dei soggetti presenti in autocertificazione con   il relativo documento d’identità.

 

 

 ALLEGATO B

 

 

Gli operai/e a tempo indeterminato e gli operai/e a tempo determinato (OTD) con almeno 152 giornate nell’anno di calendario, con un valore ISEE non superiore a E.18.000,00 (diciottomila/00) possono fare richiesta per se stessi e/o per i figli fiscalmente a carico di:

 

  1. ASSEGNO STUDIO
  • Un assegno del valore di E.400,00 (quatttocento/00) al conseguimento del diploma di maturità, di qualsiasi istituto, con votazione minima di 90/100;
  • Un assegno del valore di E.800,00 (ottocento/00) al conseguimento della laurea triennale, specialistica o ciclo unico di qualsiasi università, se avvenuta entro un anno dal  termine del corso con votazione minima di 100/110.

 

  1. SPESE SCOLASTICHE
  • Bonus spese libri di testo per medie inferiori e medie superiori per un importo di E.100,00 (cento/00).

 

 

I diritti alle prestazioni devono essere maturati successivamente alla delibera.       

 

 

La domanda di cui alla lettera A, del presente articolo dovrà pervenire al EBAT entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea).

La domanda di cui alla lettera B, del presente articolo dovrà pervenire al EBAT entro il 31 marzo di ogni anno.

 

 

 ALLEGATO C

 

                         BANDO-DPI 2023                        

 

CONTRIBUTO ALLE AZIENDE CHE FORNISCONO I DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

Alle aziende in regola con i contributi viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute dal 01/06/2023 al 30/11/2023 per l’acquisto dei DPI.

 

Incentivo:

per ogni operaio/a viene riconosciuto un rimborso del 50% su ogni dispositivo elencato in fattura, fino ad un massimo di E.100,00 per ogni pezzo.

 

Massimale azienda:

Per ogni azienda viene rimborsato un importo massimo di E.3.000,00.

 

Requisiti azienda:

Le aziende per beneficiare del rimborso devono essere in regola con i contributi dovuti al Cisfa-Ebat e a tal fine presenteranno, allegata alla domanda di rimborso, un’autocertificazione.

Il Cisfa-Ebat successivamente effettuerà controlli a campione sull’effettiva regolarità.

 

Requisiti operaio/a:

Gli operai/e a cui vengono consegnati i DPI devono essere in forza presso l’azienda e aver lavorato per almeno 51 giornate l’anno precedente o in corso d’anno.

A tal fine le aziende allegheranno alla domanda la documentazione richiesta dove risultano le giornate lavorate.  

 

Modalità di rimborso:

Il rimborso verrà erogato tramite bonifico all’Iban indicato in domanda.

 

 

Modalità di presentazione della domanda:

Per ottenere il rimborso dell’acquisto dei dispositivi di protezione le aziende devono inoltrare domanda al CISFA- EBAT, redatta sull’apposito modulo (BANDO-DPI 2023) allegando la documentazione richiesta:

  • Fattura quietanzata dell’acquisto: specificare in fattura che il materiale antinfortunistico acquistato è composto da dispositivi di protezione individuale;
  • Verbale dettagliato di consegna del materiale per ogni operaio con firma e data per ricevuta della fornitura del DPI;
  • Ultima busta paga, di ogni operaio, dalla quale risulta il totale delle giornate lavorate nell’anno precedente o in corso ovvero UNIEMENS/POSAGRI 2023 per gli OTD;
  • Autocertificazione della regolarità contributiva;
  • Fotocopia documento d’identità del firmatario della domanda.

 

 

La domanda va inoltrata al CISFA-EBAT dal 01/06/2023 ed entro e non oltre il 30/11/2023 esclusivamente con una delle seguenti modalità:

 

> consegna diretta al CISFA-EBAT;

> posta elettronica certificata (Pec);

> a mezzo raccomandata A.R.

 

 

 INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO

 C.I.S.F.A. –  EBAT PESARO URBINO

 

 

Il giorno 21/01/2019 il Comitato di Gestione ha deliberato la variazione dell’allegato A in merito alla maternità per le operaie a tempo determinato. Il nuovo allegato A sostituisce il precedente.

Il Comitato di Gestione ha altresì deliberato prestazioni aggiuntive che verranno inserite nel regolamento tramite l’allegato B le quali resteranno in vigore fino al 31/03/2022.   

 

  

BERNABUCCI DENIS                                                BALDUCCI CARLA                         

 

DE CESARE PAOLO                                                  SANTINI DANILO

 

SANTI GIANFRANCO                                                MORENA ANGELO

 

   

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO

 C.I.S.F.A. –  EBAT PESARO URBINO

 

Il giorno 29/05/2023 il Comitato di Gestione ha deliberato l’allegato C relativo al bando per il contributo alle aziende per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Il bando entrerà in vigore dal 01/06/2023 fino al 30/11/2023 salvo proroghe successive su delibera del Comitato di Gestione.

 

 

 

 

 

BERNABUCCI DENIS                                                GENNARINI GIOVANNA

 

CALEVI CLAUDIO                                                      SANTINI DANILO

 

SANTI GIANFRANCO                                                MORENA ANGELO

  

 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO

 C.I.S.F.A. –  EBAT PESARO URBINO

 

 

Il giorno 21/06/2024 il Comitato di Gestione ha deliberato la variazione nell’allegato A in merito al termine e alla decorrenza della presentazione delle domande di integrazione per malattia, infortunio e maternità. Il nuovo allegato A sostituisce il precedente con decorrenza retroattiva a far data dal 01/01/2024.

  

 

 

BERNABUCCI DENIS                                               GENNARINI GIOVANNA

 

CALEVI CLAUDIO                                                     SANTINI DANILO

 

SANTI GIANFRANCO                                               MORENA ANGELO